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martedì 6 ottobre 2009

Semplificazione delle procedure per l’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

Con la pubblicazione del D.M. 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26
settembre 2009, è stato modificato ed integrato il D.M. 19 febbraio 2007, che regolamenta la
detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (introdotta dall’art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006, Finanziaria 2007 e
prorogata fino al 2010 dall’art. 1, commi 20-24 della legge 244/2007, Finanziaria 2008).
Il decreto, che entrerà in vigore l’11 ottobre 2009, prevede le seguenti novità:
· Le modalità di calcolo per la determinazione dell’indice di prestazione energetica;
· L’asseverazione dell`intervento da parte del tecnico abilitato;
· L’asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l’installazione di
pannelli solari realizzati in autocostruzione;
· I requisiti prestazionali per le pompe di calore;
· La non cumulabilità dell’incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell’energia.
Nel dettaglio riguardano:
1. Le modalità di calcolo per la determinazione dell`indice di prestazione energetica (art. 5,
comma 3 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
A seguito dell`entrata in vigore del DPR n. 59 del 2 aprile 2009, e cioè dal 25 giugno 2009, i calcoli
per la determinazione dell`indice di prestazione energetica dovranno essere svolti nel rispetto delle
disposizioni previste dallo stesso decreto.
2. Asseverazione dell’intervento da parte del tecnico abilitato (art. 4, comma 2 del D.M.
19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Il DM 19/2/2009 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della
detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad acquisire l’asseverazione da
parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
Dall’11 ottobre 2009 tale asseverazione potrà essere:
· sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D. Lgs 192/05;
· oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il
proprietario dell`edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell`inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
25 e 26 della legge 10/91.
3. L’asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l`installazione di pannelli
solari realizzati in autocostruzione (art. 7, comma 2 e art. 8, comma 2 del D.M. 19/2/2009 così
come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Il D.M. 19/2/2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi,
l`asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione
dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.
Con l’entrata in vigore del DM 6/8/2009 viene mantenuta la possibilità di sostituire l’asseverazione
sul rispetto della trasmittanza termica delle finestre con una certificazione dei produttori ma viene
eliminato l’obbligo di fornire anche le certificazioni dei singoli componenti.
Per quanto riguarda il caso di installazione di pannelli solari, per la produzione di acqua calda,
realizzati in autocostruzione, in alternativa ai requisiti relativi a:
· pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni e
· pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o UNI
EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato
può essere prodotto l`attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario, escludendo la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce
assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.
4. I requisiti prestazionali per le pompe di calore (art. 9, commi 1 e 2 bis del D.M. 19/2/2009
così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)
Nell’ambito della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il DM 6/8/2009 specifica
che devono essere installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua, e l’obbligo
di installare le valvole termostatiche vige solo ove sia tecnicamente compatibile.
Una ulteriore modifica al decreto prevede, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2009, che siano installate pompe di calore con un coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,
un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell`allegato I (vedi allegato) e riferiti all`anno 2009.
5. La non cumulabilità dell’incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad
uso efficiente dell’energia (art. 10, comma 2 bis del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed
integrato dal DM 6/8/2009)
Il decreto stabilisce infine che le detrazioni del 55% non possono essere cumulate con il premio
per impianti fotovoltaici abbinato ad uso efficiente dell’energia, così come previsto dal
cosiddetto “Conto Energia”.
Infatti il Conto Energia stabilisce, per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul
posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità
immobiliari di edifici, l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici stessi.
Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili

1 commenti:

Anonimo ha detto...

Icio, come sei professional :-))
Molto utile,
grazie
Manu

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