Visto il decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l’articolo 5, in cui si prevede che i modelli e le procedure per gli adempimenti degli obblighi previsti dallo stesso regolamento possono essere modificati anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici con provvedimenti del Direttore del Dipartimento del Territorio; Visto il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze 1° dicembre 1995, recante “Attivazione delle procedure informatiche di cui all’art. 1, comma 7, del regolamento adottato con decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1995; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 64 riguardante l’Agenzia del Territori.
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il quale prevede che le funzioni amministrative in materia di catasto terreni ed urbano, nell’ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e di Brescia, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome;
Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2001, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell’Agenzia del Territorio»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 27 aprile 2004, concernente “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”;
Vista la deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004 recante “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Articolo 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente “Codice dell’amministrazione digitale” e, in particolare, gli articoli 40 e 71 che dettano le norme e le modalità di attuazione delle disposizioni inerenti la documentazione digitale;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del Territorio l’approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 20 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007, con il quale è stato esteso a tutto il territorio nazionale il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;
Considerata l’esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici, di approvare le nuove specifiche tecniche e la procedura Docfa 4 per la presentazione delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet, in luogo della pubblicazione dei medesimi documenti sulla Gazzetta Ufficiale;
Dispone che Sono approvate le specifiche tecniche, riportate nell’allegato 1, e la procedura informatica Docfa 4 per la presentazione su tutto il territorio nazionale delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, con l’esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.
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