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mercoledì 21 ottobre 2009

L'accensione dei riscaldamenti




Dopo un’estate che sembrava non finire mai, in questi giorni sono arrivate le piogge e le temperature iniziano a scendere. A poter accendere prima degli altri gli impianti di riscaldamento saranno – a partire dallo scorso 15 ottobre – gli abitanti di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza e, in generale, di tutti i Comuni situati nelle zone climatiche contraddistinte dalla lettera "E". I Comuni siti nelle zone climatiche "F" (quali – per esempio – Belluno, Bormio, Brennero, Brunico, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Cuneo, Ovindoli, Pescasseroli, Stelvio, Trento), invece, non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti), mentre tutti gli altri Municipi, per attivare i riscaldamenti, dovranno ancora attendere qualche giorno, come si può vedere nella tabella sottostante.
Confedilizia ricorda infatti che le accensioni delle caldaie sono scadenzate – ai sensi del D.P.R. n. 412 del 1993 – in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. In particolare, la legge ha distinto sei diverse zone ("A", "B", "C", "D", "E", "F") ed ha imposto per ogni zona precisi criteri relativi al periodo di accensione degli impianti ed all’orario giornaliero massimo di accensione degli stessi. I Sindaci dei Comuni possono tuttavia ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. E’ prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000

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